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Roma, Camera dei Deputati, 25 ottobre 2004
MODIFICA ALL’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE
IN MATERIA DI AMBIENTE E DI ECOSISTEMI

Intervento di Marco Boato
Resoconto stenografico della seduta del 25 ottobre 2004

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione,
dal Senato); Cima ed altri; Mascia ed altri: Modifica all'articolo 9 della
Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi
(705-2949-3591-3666-3809-4181-4307-4423-4429)

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signor presidente della Commissione, signor relatore, anche io, come il collega Leoni, ho apprezzato il lavoro che abbiamo comunemente svolto in Commissione affari costituzionali. Ho anche apprezzato, ascoltandola poco fa, la relazione all'Assemblea svolta dall'onorevole Schmidt e convengo su tutto. Potremmo trattare degli elementi che non ci sono - poco fa, ad esempio, il collega Leoni ha ipotizzato eventuali integrazioni o arricchimenti del tutto legittimi - ma per quanto riguarda ciò che è stato detto in quest'aula e ciò che è scritto nel testo presentato con voto unanime all'Assemblea vi è la mia piena condivisione. Vorrei registrare - augurandomi che non vi siano contraddizioni al riguardo - che per cinque settimane abbiamo animatamente discusso, in quest'aula, con contrapposizioni anche forti e poche convergenze, della riforma della seconda parte della Costituzione, fatta con un'impostazione unilaterale su iniziativa della Casa delle libertà. Ebbene, anche se non voglio riaprire la polemica, perché non è questa l'occasione, lo ricordo però solo per dire che in questo caso, fortunatamente per tutti noi, trattandosi oltretutto di principi fondamentali della Costituzione - quindi neppure della prima parte, bensì dei principi fondamentali che la precedono -, il metodo che abbiamo adottato, almeno qui alla Camera, è stato diverso. Di questo possiamo darcene reciprocamente atto, fra colleghi della maggioranza e colleghi dell'opposizione, che su tale provvedimento hanno lavorato, sia quelli membri della Commissione, sia altri, come la collega Laura Cima, la quale, pur non essendo membro della Commissione, ma avendo seguito questa materia da molti anni, ha partecipato anch'essa ai nostri lavori.

È giusto che sia così, perché sarebbe inimmaginabile intervenire in questa materia, sia pure novellando nel pieno rispetto del testo vigente in materia dei principi fondamentali - che hanno in senso laico (anche se sono un credente, lo dico tuttavia in senso laico) una sorta di sacralità, che va rispettata nel testo costituzionale -, se non vi fosse non dico l'unanimità (perché questa non è necessaria), ma un'amplissima convergenza parlamentare, che allo stato si sta prefigurando e che mi auguro non venga smentita nel prosieguo del dibattito. In Commissione, come giustamente il collega Schmidt ha ricordato, questa convergenza c'è stata, attraverso un lavoro istruttorio collegiale, lungo e, com'è stato detto, anche faticoso. Infatti, proprio perché avevamo piena consapevolezza di quanto fosse - e sia - delicato incidere sui principi fondamentali della Costituzione - in questo caso sull'articolo 9 - abbiamo agito con il massimo di scrupolo istruttorio e con il massimo di riflessione, di comparazione, di elaborazione e di selezione dei testi - devo dare atto anche al presidente della Commissione di aver assecondato pienamente questo metodo di lavoro -, in modo da arrivare ad elaborare un testo nello stile della nostra Costituzione, cioè un testo asciutto, rigoroso, essenziale, che a mio parere è pienamente condivisibile. Il che non esclude che possano essere aggiunte, come il collega Leoni ha, ad esempio, ipotizzato, anche altre formulazioni - ciò potrebbe essere possibile, ma non essenziale -, ma esclude che il testo possa essere manipolato o riportato alla versione dalla quale siamo partiti.

Lo dico perché non ho condiviso la parte conclusiva dell'intervento, con il quale il sottosegretario Ventucci, che è persona che io stimo e rispetto, ha onorato poco fa questo dibattito. Il sottosegretario Ventucci ha svolto un intervento rispettabilissimo e non burocratico (non ha letto infatti un «mattinale» che qualcuno gli ha preparato), ma ha concluso, sia pure con il garbo che gli è consueto, sostanzialmente ipotizzando un ritorno al testo licenziato dal Senato. Questo, signor sottosegretario, dopo un anno di lavoro, non sarebbe accettabile. Meglio non fare nulla, perché il testo varato dal Senato, con pieno rispetto nei confronti del Senato - del quale peraltro ho fatto parte nella X legislatura, quando per la prima volta abbiamo ipotizzato una riforma degli articoli 9, in materia di ambiente ed ecosistema, 24, in materia di tutela degli interessi diffusi e 32, in materia di arricchimento del diritto alla salute, prevedendo il diritto alla salubrità degli ambienti di vita e di lavoro; questa era la riforma che approvammo all'unanimità nella X legislatura al Senato e quindi non potrei certamente mai mancare di rispetto al Senato - presenta però due limiti insuperabili. Il primo è che, sia pure con assoluta buona fede, si è andati ad incidere sul vigente secondo comma dell'articolo 9, suscitando, come lei sa, sottosegretario Ventucci, le fortissime preoccupazioni del professor Salvatore Settis - ne cito uno per tutti -, il quale, con un articolo apparso su un grande quotidiano nazionale, ha lanciato un monito, rivolgendosi anche, credo, informalmente alle principali istituzioni della Repubblica, dicendo di non toccare quell'articolo, che da 55 anni svolge adeguatamente la sua funzione.

Invece, il testo del Senato (vi era, senz'altro, l'intenzione di arricchirlo, quindi, vi è stata un'assoluta buona fede, ma si è palesato il rischio di un mancato rispetto di quella cautela e prudenza che, invece, ci ha ispirato alla Camera) è andato ad incidere sul secondo comma dell'articolo 9 vigente.

Per quanto riguarda il secondo aspetto di merito (per cui non sono d'accordo con le sue conclusioni, signor sottosegretario, anche se, invece, convengo con le sue premesse e, quindi, sono certo che troveremo, come sempre, un punto di incontro equilibrato), vorrei dire che la maggioranza al Senato (non è stata unanime la scelta) ha ipotizzato di introdurre nella Costituzione, nell'anno di grazia 2003, dopo cinquant'anni di dibattito (venti in particolare, come è stato ricordato da lei, dai colleghi Schmidt e Leoni), il concetto di tutela dell'ambiente naturale. Vi sono quintali o meglio due o tre chili abbondanti (scusi l'espressione atecnica) di giurisprudenza costituzionale, dalla metà degli anni Ottanta ad oggi, enormemente più avanzata per quanto riguarda il concetto di ambiente naturale; quest'ultimo, se inserito con queste modalità nella Costituzione, sarebbe limitativo sia della lettera s), comma secondo, dell'articolo 117 del titolo V della Costituzione (laddove non vi sono principi e valori, ma l'indicazione di materie), nel quale comunque è stato introdotto il concetto di ambiente (non ambiente naturale) e di ecosistema, sia di tutta la giurisprudenza costituzionale che, negli ultimi vent'anni, ha arricchito l'interpretazione e l'attuazione del nostro testo costituzionale, al di là della lettera riguardante la tutela del paesaggio, scritta nel 1947, entrata in vigore il primo gennaio 1948 (d'altra parte, non poteva che essere scritta in questo modo).

Come infatti tutti affermiamo, la consapevolezza di che cosa sia sul piano scientifico, culturale, per alcuni aspetti anche filosofico e, per chi è credente, anche sul piano religioso (ma lo dico sempre laicamente), il concetto di ambiente ed ecosistema è emersa alla fine del 1969 (mi riferisco al Club di Roma), nel 1972 (la conferenza di Stoccolma) e via seguitando; mi riferisco, al riguardo, anche al rapporto Brundtland, alla conferenza di Rio de Janeiro, fino alla recente conferenza di Johannesburg, nonché, dal punto di vista del quadro internazionale, a tutte le elaborazioni dottrinarie, scientifiche, politiche, culturali che hanno attraversato questi ultimi decenni (non tanto venti, ma trenta o trentacinque anni).

Il periodo di vent'anni è il punto di riferimento corretto dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale nel nostro paese, ma anche, per esempio, della Repubblica federale di Germania, prima evocata giustamente.

Credo, pertanto, sia giusta (non dal punto di vista dogmatico, perché stiamo intervenendo in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, ma laicamente) la scelta finale della Commissione affari costituzionali della Camera di ritenere fondate le preoccupazioni su qualunque eventuali interpolazioni del testo vigente dell'articolo 9. Pertanto, si è scelto di mantenere integri il primo ed il secondo comma, che costituiscono l'attuale articolo 9 della Costituzione, e di prevedere l'aggiunta (anche storicamente, nella sedimentazione della stratificazione storica della nostra Costituzione risulterà evidente) del terzo nuovo comma che dispone il recepimento nel testo (potremmo comprendervi anche lo sviluppo sostenibile, l'acqua e non solo ed, al riguardo, alcuni emendamenti proporranno tali problematiche e ne discuteremo con assoluta serenità perché sono temi che stanno a cuore a tutti) del concetto di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni. Concetto che si trova inserito nella Costituzione tedesca non nel 2002, quando è stata prevista la tutela anche degli animali, ma nel 1994, quando è stato inserito il cosiddetto capitolo ambientale nel Grundgesetz, nella legge fondamentale tedesca (articolo 20 A), in una grande quantità di documenti di carattere internazionale, nonché nella proposta di integrazione del preambolo, con allegata carta dei diritti all'ambiente, della Costituzione francese. L'ispiratore è stato Chirac, non gli ambientalisti (certo, costoro sono d'accordo).

Anche lì si fa riferimento alle future generazioni. Dunque, è fondamentale che nella Costituzione si introduca anche questo concetto in quanto i principi di precauzione, di reversibilità, di responsabilità sono principi che salvaguardano l'ecosistema di oggi, ma che debbono salvaguardare da danni irrimediabili ed irreparabili anche il rapporto tra uomo e ambiente del futuro.

Inoltre, vi è stata l'aggiunta dei riferimenti relativi alla protezione delle biodiversità - pensiamo al Protocollo di Rio de Janeiro - ed alla promozione del rispetto degli animali. Il relatore sa che io ed altri avremmo preferito anche qualcosa di più stringente, come il riferimento alla dignità degli animali. Tuttavia, il testo costituzionale deve essere un punto di equilibrio tra sensibilità, culture e posizioni politiche diverse; dunque, questo è stato il punto di convergenza che abbiamo raggiunto dopo diverse scremature. Sottosegretario Ventucci, non vorrei che la parte finale del suo intervento volesse significare un ritorno al testo approvato dal Senato, ma vedo che sta scuotendo la testa e ciò non può che darmi soddisfazione in positivo.

Sono state citate più volte la giurisprudenza costituzionale e il concetto unitario di ambiente. Sentite, dunque, cosa affermava la Corte costituzionale nel 1987, vale a dire due anni dopo la legge Galasso, che già costituì una svolta sul piano giuridico e culturale. Con la sentenza n. 167 del 1987 la Corte aveva già associato il paesaggio all'ambiente, sostenendo che: «Il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (articolo 9, secondo comma), imponendo alla Repubblica, a livello di tutti i soggetti che vi operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, di perseguirne il fine precipuo di tutela». Questo concetto di Repubblica è quello che abbiamo affermato e riaffermato con l'articolo 114 del Titolo V della Costituzione! Ma in questo testo della giurisprudenza costituzionale, già nel 1987, vi era la ricchezza del concetto di Repubblica presente in tutta la prima parte della Costituzione.

Nella sentenza n. 210 del 1987, la Corte costituzionale giunge ad una definizione unitaria del concetto di ambiente secondo la quale esso «comprende la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), l'esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici, terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed, in definitiva, la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni».

Un'altra sentenza, la n. 641 del 1987, risulta ancor più radicale nell'esprimere questi concetti, in quanto si parla di ambiente protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non deve perseguire astratte finalità naturalistiche o estetizzanti. Inoltre, vi è la qualificazione dell'ambiente come bene giuridico e così via.

Non ho purtroppo tempo di richiamare questa ampia giurisprudenza costituzionale - anche se sarebbe assai interessante lasciarla agli atti - nata già nella seconda metà degli anni Ottanta, non a caso dopo l'emanazione di due leggi ordinarie - la legge Galasso e la legge costitutiva del Ministero dell'ambiente - che in qualche modo hanno implementato sul piano della legislazione ordinaria questo tipo di cultura politica e legislativa e che hanno bisogno, ieri e a maggior ragione oggi, di un'esplicita copertura costituzionale.

L'ambiente (inteso anche come ecosistema) va quindi inteso come un valore costituzionale ma anche come bene giuridico fondamentale. La Corte, infatti, lo definisce come «bene fondamentale, garantito e protetto», che va garantito attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici (Stato e sistema delle autonomie, la Repubblica, quindi) sulla base del principio di leale collaborazione nonché con la partecipazione dei cittadini, attraverso la promozione di interessi collettivi e la tutela di quelli diffusi. Da questo punto di vista, è importante che tutte le associazioni ambientalistiche abbiano comunicato proprio oggi, alla vigilia del dibattito generale, l'apprezzamento per il lavoro svolto in sede di I Commissione affari costituzionali, in sede referente.

È ovvio che esiste un problema comune a tutti i principi e valori costituzionali, ovvero quello di bilanciamento e di comparazione degli interessi, sulla base del principio di ragionevolezza. Infatti, esistono interessi costituzionali che, a volte, possono entrare in conflitto tra di loro. Allora, si rende necessaria la capacità di bilanciamento, sulla base del principio prima ricordato.

Ho già affermato in precedenza che tutto questo va in direzione del modello di sviluppo sostenibile, concetto ormai contenuto in tutte le carte internazionali al riguardo. Inoltre, ho anche fatto riferimento all'implicito recepimento - in proposito sarà la giurisprudenza o la legislazione ordinaria ad incidere su questo terreno - dei princìpi di precauzione, reversibilità e responsabilità.

Da questo punto di vista, credo che sia fondamentale capire quanto verrà arricchita anche la lettura del secondo comma, lettera s) dell'articolo 117 della Costituzione, contenuto nel Titolo V, introdotto nel 2001 e non modificato nell'ambito delle riforme in discussione al Parlamento. Tale comma è ora relativo ad un concetto di materia che però la stessa Corte Costituzionale ha interpretato come materia trasversale, rispetto a cui lo Stato deve garantire livelli di garanzia uniformi su tutto il territorio, chiamando però inevitabilmente in causa competenze delle regioni e del sistema delle autonomie. Rafforzandolo in principio fondamentale e valore costituzionale - non più quindi semplice materia -, va inserito nell'articolo 9, all'interno dei princìpi fondamentali della Costituzione.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici relativi alla fauna animale, è stato giustamente ricordato che venerdì 29 novembre sarà firmato a Roma il Trattato istitutivo della Costituzione europea, che ha introdotto, non in sede di Convenzione, bensì di Conferenza intergovernativa - devo dare atto al Governo italiano che ciò è avvenuto su sua iniziativa italiana - l'articolo III, 5-bis, che fa riferimento alla tutela del benessere degli animali, quali esseri senzienti. D'altronde, nel 2002, come ricordato anche dall'onorevole Schmidt, nella Grundgesetz, l'articolo 20A, introdotto in materia ambientale nel 1994, è stato arricchito per la prima volta nella storia costituzionale tedesca con il riferimento agli animali.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere.

MARCO BOATO. Signor Presidente, ho davvero concluso. Da questo punto di vista, possiamo fugare le preoccupazioni, da noi stessi condivise, del professore Settis, relative alla manomissione dell'articolo 9. Tale articolo resta così come è per i primi due commi. Viene però arricchito con l'introduzione di un terzo comma, che comunque non turba l'equilibrio garantito ormai da cinquantasei anni. In tal modo, possiamo recepire la straordinaria evoluzione culturale, sociale e dottrinale - italiana, europea e internazionale - ormai sviluppata negli ultimi decenni.

In qualche modo, rafforziamo principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale, che a sua volta, al pari della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa e dei legislatori nazionali e regionali, trarrà dall'entrata in vigore del nuovo terzo comma dell'articolo 9 ulteriore stimolo ed arricchimento. Abbiamo, dunque, positivamente completato e bilanciato l'innovazione introdotta dall'articolo 117, secondo comma, lettera s, con il rafforzamento di tali valori nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione.

Ritengo che il testo in esame, pur con i possibili perfezionamenti, sia completo ed equilibrato e dia una risposta, sulla quale mi auguro si registri un'ampia maggioranza in questa Assemblea, a tematiche sulla cui rilevanza tutti conveniamo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo e di Forza Italia).

 


DOCUMENTAZIONE

Testo vigente
dell’art. 9
della Costituzione:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Testo approvato
dal Senato:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela l’ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Testo approvato
dalla Commissione
affari costituzionali
della Camera:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali.

( In grassetto le modifiche introdotte al testo vigente )

  Marco Boato

MARCO BOATO

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